Torna alla legge

Art. 13

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. L’ufficiale deve tosto apporre sugli atti che gli pervengono la data del loro arrivo.
  2. Sotto riserva delle speciali disposizioni degli articoli 21 e 24 capoverso 2 circa le quietanze e i documenti giustificativi degli sborsi, gli atti d’ogni fallimento devono essere ordinati per gruppi secondo le materie (inventario, rivendicazioni, oggetti impignorabili, graduatorie ecc.), numerati, per ciascun gruppo, in ordine alfabetico o cronologico, e poi riuniti in un classificatore coll’intestazione del fallimento.1
  3. Le pezze giustificative prodotte dai creditori porteranno il numero dell’insinuazione, alla quale si riferiscono e saranno contrassegnate con lettere dell’alfabeto.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

  2. Originario cpv. 2.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.