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Art. 14

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. I documenti possono essere distrutti dieci anni dopo la chiusura del fallimento. Possono pure essere distrutti, dieci anni dopo la loro chiusura, i libri di cassa coi documenti giustificativi, i mastri e i registri dei bilanci.
  2. L’elenco dei fallimenti va conservato durante quarant’anni a contare dalla chiusura del fallimento.

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