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Art. 12

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

La tenuta a giorno degli elenchi e registri indicati nell’articolo 1, l’allestimento degli atti menzionati nell’articolo 2 e le comunicazioni ai sensi dell’articolo 5 possono essere effettuati, con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza cantonale, per mezzo dell’elaborazione elettronica dei dati.

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