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Art. 81

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. La domanda di provvedimenti d’urgenza dev’essere presentata per iscritto. Nella procedura preparatoria o al dibattimento principale essa può essere fatta oralmente.
  2. L’istante deve rendere verosimili i fatti idonei a giustificare i provvedimenti d’urgenza.
  3. La parte contro la quale i provvedimenti d’urgenza sono diretti deve poter essere intesa. Quando vi è pericolo nella dilazione, il giudice può ordinare misure provvisorie non appena presentata la domanda.

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