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Art. 79

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Il giudice può ordinare provvedimenti d’urgenza:
    1. per tutelare il possessore contro ogni atto d’usurpazione o di turbativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebitamente ritenuta;
    2. per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l’azione o in corso di causa, dello stato di fatto esistente.
  2. Non possono essere presi provvedimenti d’urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell’11 aprile 18891sull’esecuzione e sul fallimento.

Footnotes

  1. RS 281.1

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