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Art. 74

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. La sentenza è immediatamente esecutiva.
  2. La sentenza, che fa dipendere la condanna di una parte da una condizione o da una controprestazione, è esecutiva quando il Tribunale federale ha accertato che la condizione si è verificata o che la controprestazione è stata fornita. Il tribunale procede a quest’accertamento a domanda dell’avente diritto, dopo aver udito l’obbligato, fatte d’ufficio le indagini necessarie, e senza dibattimento.

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