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PC · Legge di procedura civile federale
Art. 68
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Art. 68
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Art. 69
273
PC
Federal Act
1 lug 1948
Fonte originale
Se il tribunale reputa che le prove sono complete, dà la parola alle parti per motivare le loro conclusioni e presentare la replica e la duplica.
Se il tribunale procede ulteriormente ad un complemento d’istruttoria, può permettere nuove arringhe.
Nei limiti del possibile, la deliberazione e la votazione seguiranno subito dopo il dibattimento.
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