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Art. 68

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Se il tribunale reputa che le prove sono complete, dà la parola alle parti per motivare le loro conclusioni e presentare la replica e la duplica.
  2. Se il tribunale procede ulteriormente ad un complemento d’istruttoria, può permettere nuove arringhe.
  3. Nei limiti del possibile, la deliberazione e la votazione seguiranno subito dopo il dibattimento.

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