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Art. 62

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Per provare un fatto, il giudice può sottoporre una parte di all’interrogatorio. Se si tratta d’un fatto di cui ambedue le parti possono avere conoscenza, egli interrogherà l’una e l’altra.
  2. Prima di interrogare le parti, il giudice le esorta a dire la verità e le avverte che potranno essere obbligate a ripetere le loro dichiarazioni sotto comminatoria di pena. L’articolo 46 è applicabile per analogia.

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