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Art. 59

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Il perito deve prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità. Egli è avvertito di questo dovere al momento della sua nomina.
  2. Il perito che adempie con negligenza il proprio ufficio è punibile con una multa disciplinare conformemente all’articolo 33 capoverso 1 LTF1.2

Footnotes

  1. RS 173.110

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205;FF 2001 3764).

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