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Art. 56

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Quando occorre, il giudice cita all’ispezione oculare i testimoni ed i periti.
  2. Il giudice, che non stimi necessaria od opportuna la sua personale constatazione del fatto, può ordinare che l’ispezione oculare sia eseguita dal solo perito.
  3. Le parti non partecipano all’ispezione se la salvaguardia di un segreto conformemente all’articolo 38 periodo 2 o la natura della visita lo esigono

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