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Art. 54

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Se l’autenticità d’un documento è contestata e appare effettivamente dubbia, il giudice ordina le prove necessarie.
  2. Se per la falsificazione d’un documento è in corso un procedimento penale, il giudice può sospendere il processo sino al termine di detto procedimento.

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