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Art. 52

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Il documento dev’essere prodotto in originale oppure in copia autentica, fotografica o elettronica. Il giudice ha la facoltà di chiedere la produzione dell’originale.1
  2. Con l’autorizzazione del giudice, i punti non destinati a far prova possono essere resi invisibili al giudice e alle parti con l’apposizione di suggelli o in altro modo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205;FF 2001 3764).

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