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Art. 4

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Il giudice e le parti devono servirsi di una delle lingue ufficiali della Confederazione.1
  2. Ove occorra, il giudice ordina la traduzione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della legge del 5 ott. 2007 sulle lingue, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6605;FF 2006 82298295).

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