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Art. 28

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. La petizione è notificata al convenuto fissandogli un termine per la risposta.
  2. Se il convenuto richiede che siano fornite garanzie per le spese ripetibili, giusta l’articolo 62 capoverso 2 LTF1, il termine è sospeso.2Se la richiesta è respinta o se le garanzie sono state fornite, il giudice fissa un nuovo termine per la risposta.

Footnotes

  1. RS 173.110

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205;FF 2001 3764).

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