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Art. 2

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. L’azione può essere promossa al Tribunale federale solo quando, secondo il diritto federale o il diritto cantonale, un tribunale svizzero è competente per territorio.
  2. La proroga di giurisdizione a favore di un tribunale svizzero non vincola il Tribunale federale, il quale può, d’ufficio, dichiarare l’azione inammissibile. Il Tribunale federale ha però l’obbligo di giudicare la causa quando una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera ovvero se, giusta la legge federale del 18 dicembre 19871sul diritto internazionale privato, all’oggetto litigioso dev’essere applicato il diritto svizzero.2

Footnotes

  1. RS 291

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776;FF 1983 I 239).

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