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Art. 10

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest’ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo.
  2. Le ordinanze e le sentenze sono di regola notificate per mezzo della posta, nel modo previsto per gli atti giudiziali; possono essere notificate anche in altro modo, contro ricevuta.
  3. Per le notifiche da fare all’estero, si procede secondo i trattati internazionali; in mancanza di questi, la notifica è fatta per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

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