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Art. 48

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il brevetto non è opponibile a chi, nei periodi seguenti, ha utilizzato l’invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o a tale scopo vi ha fatto speciali preparativi:
    1. tra l’ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d’una tassa annuale (…1) e il giorno in cui è stata presentata una richiesta di proseguimento della procedura (art. 46a ) o una domanda di reintegrazione (art. 47);
    2. tra l’ultimo giorno del termine di priorità (art. 17 cpv. 1) e il giorno in cui la domanda di brevetto è stata depositata.2
  2. Al diritto in tal modo acquisito da un terzo è applicabile l’articolo 35 capoverso 2.
  3. Chi invoca un diritto fondato sul capoverso 1 letteraa deve versare al titolare del brevetto un’adeguata indennità, con effetto a contare dal momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore.
  4. In caso di contestazione, il giudice decide circa l’esistenza e l’estensione dei diritti fatti valere da un terzo e fissa l’importo dell’indennità prevista nel capoverso 3.

Footnotes

  1. Rinvio stralciato dall’all. n. 4 della LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050;FF 1994 III 873).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879;FF 1993 III 522).

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