Torna alla legge

Art. 48a

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.
  2. La parte che non intende condurre personalmente una procedura secondo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera1.

Footnotes

  1. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.