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Art. 133

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all’IPI, che funge da ufficio ricevente.1
  2. Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall’IPI.
  3. L’articolo 13 non è applicabile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

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