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Art. 134

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale

L’IPI funge da ufficio designato e ufficio eletto ai sensi dell’articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con le quali la protezione delle invenzioni viene richiesta in Svizzera e che non hanno l’effetto di una domanda di brevetto europeo.

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