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Art. 132

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale

L’IPI funge da ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti svizzeri o da persone che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio in Svizzera.

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