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Art. 131

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 19701di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l’IPI funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.2
  2. Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.
  3. Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Footnotes

  1. RS 0.232.141.1

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879;FF 1993 III 522).

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