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Art. 30a

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale

Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti:

  1. emana il regolamento di organizzazione dell’autorità di sorveglianza;
  2. fissa gli obiettivi strategici dell’autorità di sorveglianza, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
  3. emana le ordinanze delegate all’autorità di sorveglianza;
  4. prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell’autorità di sorveglianza e per evitare conflitti d’interesse;
  5. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
  6. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico per l’istituto di previdenza;
  7. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;
  8. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
  9. sorveglia la direzione;
  10. provvede ad approntare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi confacente all’autorità di sorveglianza;
  11. decide in merito all’utilizzazione delle riserve;
  12. adotta il preventivo;
  13. elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.

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