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Art. 30

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto al massimo di cinque membri esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.
  2. I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.
  3. Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e designa il presidente.
  4. I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’autorità di sorveglianza.
  5. Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del consiglio d’amministra-zione per motivi importanti.
  6. Il Consiglio federale stabilisce le indennità dei membri del consiglio d’ammini-strazione. All’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l’articolo 6a capoversi 1–4 della legge del 24 marzo 20001sul personale federale (LPers).

Footnotes

  1. RS 172.220.1

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