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Art. 31

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. La direzione è l’organo operativo. A suo capo è posto un direttore.
  2. La direzione ha in particolare i compiti seguenti:
    1. gestisce gli affari;
    2. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione;
    3. elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;
    4. riferisce regolarmente al consiglio d’amministrazione, e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
    5. rappresenta l’autorità di sorveglianza verso l’esterno;
    6. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento dei rapporti di lavoro del personale dell’autorità di sorveglianza; è fatto salvo l’articolo 30a lettere g e h;
    7. può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori;
    8. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

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