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Art. 22

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. L’autorità di sorveglianza e le altre autorità svizzere di sorveglianza si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.1Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.
  2. L’autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137;FF 2012 1623).

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