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Art. 572

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I creditori personali di un socio non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.
  2. Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi, per onorario e per utili, e sulla quota che gli spetta nella liquidazione.

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