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Art. 573

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch’egli ha contro un singolo socio.
  2. Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.
  3. Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all’uno sia all’altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.

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