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Art. 391

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se l’edizione già preparata dall’editore perisce in tutto o in parte per caso fortuito prima della messa in vendita, l’editore ha diritto di riprodurre a sue spese le copie distrutte, senza che l’autore possa per questo pretendere un nuovo onorario.
  2. L’editore è tenuto a riprodurre le copie distrutte se ciò è possibile senza spese eccessive.

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