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Art. 390

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se l’opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all’editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell’onorario.
  2. Se l’autore possiede un secondo esemplare dell’opera perita, deve consegnarlo all’editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l’opera ove possa farlo facilmente.
  3. In ambo i casi ha diritto ad un’equa indennità.

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