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Art. 392

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l’opera sia compiuta, l’autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.
  2. In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.
  3. Ove l’editore cada in fallimento, l’autore può concedere l’opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l’adempimento delle obbligazioni non ancora scadute all’istante della dichiarazione di fallimento.

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