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Art. 389

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’onorario è dovuto tosto che l’intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta per la vendita.
  2. Qualora l’onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l’editore è tenuto a dare secondo l’uso il conto e la dimostrazione della vendita.
  3. L’autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.

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