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Art. 196

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando l’evizione sia parziale o la cosa venduta sia gravata di un diritto reale, di cui il venditore è responsabile, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei danni derivatigli dall’evizione.
  2. Ove però risulti dalle circostanze, che il compratore, se avesse preveduto la parziale evizione, non avrebbe conchiuso il contratto, può anche chiederne la risoluzione.
  3. In tal caso deve restituire al venditore la parte non evitta della cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

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