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Art. 196a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale

Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20031sul trasferimento dei beni culturali l’azione di garanzia in caso di evizione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

Footnotes

  1. RS 444.1

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