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Art. 195

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere:
  2. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti;
  3. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo;
  4. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite;
  5. il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.
  6. Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

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