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Art. 194

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’obbligo della garanzia sussiste anche quando il compratore, senza aspettare la decisione del giudice, abbia riconosciuto in buona fede il diritto del terzo od accettato un compromesso, purché abbia in tempo utile diffidato il venditore e lo abbia invitato indarno ad assumere la lite.
  2. Esso sussiste pure, se il compratore provi che era obbligato a spossessarsi della cosa.

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