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Art. 193

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal CPC1.
  2. Quando si sia omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall’obbligo della garanzia, in quanto possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole ove gli fosse stata denunciata in tempo.

Footnotes

  1. RS 272

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