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Art. 907

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.
  2. I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.
  3. Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.

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