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Art. 906

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.
  2. Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell’altro.
  3. In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.

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