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CC · Codice civile svizzero
Art. 908
Art. 907
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Art. 908
Art. 907
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Agli istituti privati l’autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.
L’autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l’istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.
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