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Art. 908

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Agli istituti privati l’autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.
  2. L’autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l’istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.

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