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Art. 905

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Nelle assemblee generali, le azioni costituite in pegno sono rappresentate dall’azionista e non dal creditore pignoratizio.
  2. Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791;FF 2002 2841, 2004 3545).

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