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Art. 900

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.
  2. Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.
  3. Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.

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