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Art. 901

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
  2. Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
  3. La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 20081sui titoli contabili.2

Footnotes

  1. RS 957.1

  2. Introdotto dall’all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577;FF 2006 8533).

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