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CC · Codice civile svizzero
Art. 899
Art. 898
Art. 900
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Art. 899
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili.
Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale.
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