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CC · Codice civile svizzero
Art. 800
Art. 799
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Art. 800
Art. 799
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Se il fondo è una comproprietà, ogni comproprietario può costituire in pegno la sua quota.
Se è una proprietà comune, non può essere costituito in pegno che nel suo complesso ed in nome di tutti i proprietari.
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