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Art. 799

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il pegno immobiliare nasce coll’iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
  2. Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l’atto pubblico.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637;FF 2007 4845).

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