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CC · Codice civile svizzero
Art. 801
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
L’estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.
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