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Art. 787

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il creditore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto e inoltre:1 1.2 se il fondo gravato è diviso ed egli non accetta il trasferimento del debito sulle singole parti;
  2. se il proprietario diminuisce il valore del fondo e non offre altre garanzie in sostituzione;
  3. se il debitore è in arretrato delle prestazioni di tre anni.
  4. Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore deve disdire l’onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637;FF 2007 4845).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637;FF 2007 4845).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637;FF 2007 4845).

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