Nuova chat
Nuova chat
Corpus
Corpus
progetti
Nuovo
Feedback
Feedback
Centro Assistenza
Centro Assistenza
Lingua: IT
Lingua: IT
A
Impostazioni
Impostazioni
Law
/
CC · Codice civile svizzero
Art. 788
Art. 787
Art. 789
Torna alla legge
Art. 788
Art. 787
Art. 789
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:
se l’avente diritto non rispetta il contratto costitutivo dell’onere;
dopo trent’anni dalla costituzione, anche se l’onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.
Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.
Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.
Apri in Claude
Apri in ChatGPT