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Art. 786

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.
  2. La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore1che l’iscrizione sia cancellata.

Footnotes

  1. Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».

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